a cura dell'avv. Antonello D'Amico
In questi giorni la regolarità della azione esattoriale promossa dalla EQUITALIA E.TR. S.p.A. é oggetto di numerose opposizioni innanzi alla magistratura ordinaria e tributaria.
Gran parte delle cartelle esattoriali emesse sino ad oggi sono nulle per violazione dell'art. 7, comma 2, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente").
La identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione ha lo scopo di assicurare la perfetta trasparenza dell'attività amministrativa, nonché la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa. Aspetti questi che sono elementi essenziali del principio di buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97, primo comma, della Carta Costituzionale.
Si evidenzia che nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2007, LA CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione.
Il Giudice di Pace di Oria, chiamato a decidere sulla legittimità di una cartella esattoriale priva di tale indicazione, ha emesso in questi giorni sentenza capofila in materia con la quale, affermando peraltro la propria competenza ha dichiarato la nullità assoluta della cartella opposta.
In questi giorni la regolarità della azione esattoriale promossa dalla EQUITALIA E.TR. S.p.A. é oggetto di numerose opposizioni innanzi alla magistratura ordinaria e tributaria.
Gran parte delle cartelle esattoriali emesse sino ad oggi sono nulle per violazione dell'art. 7, comma 2, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente").
La identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione ha lo scopo di assicurare la perfetta trasparenza dell'attività amministrativa, nonché la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa. Aspetti questi che sono elementi essenziali del principio di buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97, primo comma, della Carta Costituzionale.
Si evidenzia che nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2007, LA CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione.
Il Giudice di Pace di Oria, chiamato a decidere sulla legittimità di una cartella esattoriale priva di tale indicazione, ha emesso in questi giorni sentenza capofila in materia con la quale, affermando peraltro la propria competenza ha dichiarato la nullità assoluta della cartella opposta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace del Mandamento di Oria dr. Michele Mangia
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace del Mandamento di Oria dr. Michele Mangia
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 50/08 R.G. affari civili vertente tra:
XXXXXXXX - c.f. XXXXXXXX - residente in Oria rappresentata e difesa dall'avv. Antonello D'Amico per procura a margine della citazione,
Opponente
CONTRO
1) COMUNE DI MESAGNE rappresentata e difesa dall'avv. Anna Luisa Valente per delega 14.2.08 versata in atti.
Opposto
2) EQUITALIA E.TR. S.P.A. corrente in Brindisi via congregazione in persona dell'avv. Vittorio Russo Frattasi per procura per notar Giglio dell'172/06 n. 25179 Rep.
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p,c. avverso la cartella esattoriale n, XXXXXXXXXXX notificata il 20.8.07,
All'udienza del 18.2.08 tutte le costituite parti concludevano riportandosi a quanto richiesto nei rispettivi atti qui depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'intestata XXXXXXXX qui convocava la ed il Comune di Mesagne roponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intestata cartella esattoriale, con la quale le veniva ingiunto di pagare la somma di Euro 446,66 oltre le spese, per una "infrazione al codice della strada", secondo quanto le era dato di rilevare dal "dettaglio degli addebiti" di cui alla detta cartella. La ricorrente eccepiva nei confronti del Comune di Mesagne che "non è dato di conoscere "aliunde" gli estremi del titolo quale riportato, in modo poco comprensibile, nel dettaglio degli addebiti" dell'opposta cartella e "come sia stato avviato e conseguentemente (siasi) concluso il relativo procedimento amministrativo" mentre nei confronti della Equitalia ETR eccepiva la illegittimità dell'opposta cartella esattoriale chiedendone la nullità o inefficacia con ristoro delle spese giudiziali.Nell'udienza di prima comparizione si costituivano il Comune di Mesagne che preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale di questo giudice rilevando, nel merito, l'infondatezza dell'avverso dedotto e depositando la documentazione relativa al titolo esecutivo posto alla base della cartella opposta; nonché la società concessionaria la quale, evidenziando la regolarità del proprio operato, chiedeva, per quel che le concerneva, l'estromissione dal presente giudizio volgendosi le doglianze dell'opponente alla sussistenza o, comunque, alla validità del titolo esecutivo fondante l'opposta cartella. Per cui la causa non bisognevole di attività istruttoria all'udienza del 18.2.08, recepite le conclusioni delle costituite parti veniva riservata per la decisione concessi giorni 10 per il deposito di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, ritenuta infondata l'eccezione d'incompetenza "ratione territori" di questa giustizia sollevata dalla difesa del convenuto Comune. Deve, infatti, il giudicante rifarsi alla estese motivazioni della sentenza di quest'Ufficio n. 142/04 del 21/28 giugno 2004 nella causa tra Carbone Vincenzo ed il qui convenuto Comune di Mesagne, per ribadire che, qualora l'opponente, in alternativa 'al procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81 ritenga di contestare, tra l'altro, la valenza del titolo esecutivo posto a fondamento attivando, come nella fattispecie, la citazione in opposizione all'esecuzione incolta ex art. 615 c.p.c. e quindi, in rispetto delle norme processual-civilistiche, giusta il 1° comma, radicare ex art. 27 c.p.c. ivi espressamente la causa il "giudice del luogo della prevista esecuzione coincidente nel luogo in cui il precetto stesso è notificato" (Cass. 6135/93 - 1229/92).Ritenuta pertanto la competenza "ratione territori" di questo Ufficio va ulteriormente precisato che, differentemente da quanto disposto dall'art. 617 c.p.c. nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione all'esecuzione di cui al primo comma dell'art. 615 c.p.c, - qui attivata avverso il precetto quale è a ritenersi la cartella esattoriale notificata - da proporsi con citazione davanti al giudice competente ex art. 27 c.p.c., non prevede nei richiamati comma ed articolo termine alcuno, a partire dalla data della notifica, di decadenza per la proposizione della domanda non essendo nell'opposizione all'esecuzione operanti le preclusioni di cui agli artt, 530 e 569 che hanno valore solo néll'opposizione agli atti esecutivi. Nell'atto di citazione la opponente XXXXX solleva eccezioni, rilievi e doglianze sia nei confronti della Prefettura di Brindisi sia nei confronti della società concessionaria, queste ultime in parte, meglio motivate nelle note conclusive relativamente alla carenza "di indicazione nella cartella esattoriale opposta del nominativo del responsabile del procedimento in dispregio dell'art. 7 comma 2 lettera a) della Legge 27 luglio 2000 n. 212": questione questa che si ritiene dover considerare e vagliare preliminarmente alle altre attinenti al titolo esecutivo riguardanti pertanto l'operato dell'opposto Comune dacché riguardanti le prime la regolarità formale quanto sostanziale della cartella di pagamento emessa dall'ente concessionario e, se fondate, all'evidenza assorbenti quelle relative al titolo esecutivo postone a suo fondamento.
Particolare attenzione, pertanto merita la doglianza relativa alla mancanza di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento dacché dal contesto della cartella esattoriale all'esame alcuna indicazione nominativa del soggetto responsabile del procedimento e/o di quello dell'introduzione dei dati ex arttr. 3 e 13 della Legge 39/93 è dato di rilevare.
Su tale eccezione, in ordine alla quale la difesa della società concessionaria rappresenta come la cartella esattoriale, quale quella all'esame, siccome disposto dall'art. 25 DPR 602/73, è conforme al modello ministeriale approvato con D.M. del 28.6.1999 citando a tal proposito giurisprudenza delle Comm. Trib. Di Milano n. 397/O1, 330 e 255/02 negando qualsiasi inerente obbligo incombente sull'Agente di riscossione, va osservato che di recente la Corte Costituzionale, chiamata a decidere dell'eccezione d'incostituzionalità sollevata dalla Comm. Trib. regionale di Venezia in ordine all'art. 7 comma 2 lettera a) della Legge 27 luglio 2000 n. 212 titolata "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" nella parte in cui detta norma prevede che "gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare" - fra l'altro - il responsabile del procedimento", ha, detta norma e della suindicati parte, dichiarato la piena aderenza al dettato costituzionale ed in particolare agli artt. 3 primo comma e 97 della Carta.
Infatti nel contesto dell'ordinanza n. 377 emessa in data 5/11 rbvembre 2007 redatta dal Giudice Costituzionale Sabino Cassese, il Giudice delle Leggi così motivava in proposito la propria decisione: "l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e a garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanto aspetti del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97 primo comma Cost."; a tal proposito richiamando anche l'art. 1 comma 1 della legge 241 del 1990 come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull'azione amministrativa". Legge, quella 241/90, di cui la stessa Corte aveva, in precedenza, già ritenuto l'applicabilità ai procedimenti tributari in ordine all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento.
Da siffatta ed esaustiva interpretazione normativa,proveniente dà tale supremo consesso, non ritiene il giudicante potersi e doversi discostare. Per cui, verificata, siccome detto, nel contesto dell'opposta cartella esattoriale la carenza dell'indicazione sia del responsabile del procedimento e, comunque ed anche, qualora con questi non coincidente, del responsabile dell'introduzione dei dati - attività quest'ultima rimarchevole per una più chiara lettura "dettaglio degli addebiti" facente parte integrante ed essenziale della cartella stessa - e ritenuta altresì tale carenza incidente sul diritto di difesa del contribuente dacché posta in favore di questi dalla richiamata norma impositiva, in accoglimento in parte qua del ricorso dichiara la nullità della cartella esattoriale qui opposta. Dichiara compensate le spese giudízíalí tra tutte le parti in causa data, in specie nei confronti della società concessionaria convenuta, la novità della questione posta a fondamento delle presente decisione siccome recentemente delibata dalla Corte V Costituzionale.
P.Q.M.
il Giudice di Pace di Oria definendo la presente controversia tra XXXXXXXX avverso il Comune di Mesagne e la s.p.a. Equitalìa E.TR. ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesae reietta così decide:Per quanto in motivazione annulla la cartella esattoriale n. XXXXXXXXX notificata il 20.08.07.
Compensa tra tutte le parti in causa le spese giudiziali.
Sentenza esecutiva "ex lege"
Oria, 28 febbraio 2008

